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Commenti: Art. 47 | Omnilex
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OPSpo · Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
Art. 47
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415.01
OPSpo
Federal Council Ordinance
1 ott 2012
Fonte originale
Lo sviluppo della qualità e il controllo della qualità nelle scuole deve considerare l’insegnamento dell’educazione fisica.
L’educazione fisica è rilevata dal monitoraggio del settore educativo svolto congiuntamente da Confederazione e Cantoni.
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