415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Sono membri della scuola universitaria:
a. i collaboratori, che comprendono:
1.1 il personale assegnato alla SUFSM sotto il profilo organizzativo, comprese le persone alle quali è stata conferita la nomina di professore SUFSM;
2. il rimanente personale dell’UFSPO, sempre che assuma costantemente per la SUFSM compiti nell’insegnamento o nella ricerca;
b. gli studenti e gli uditori.
I membri della scuola universitaria beneficiano di un diritto all’informazione e di un diritto di partecipazione adeguati.
La partecipazione del personale di cui al capoverso 1 lettera a è garantita dall’istituzione di un’organizzazione dei collaboratori. Questa è composta da un’assemblea dei collaboratori e una rappresentanza dei collaboratori.
Al fine di esercitare i propri diritti di partecipazione, gli studenti possono organizzarsi in un’associazione studentesca e designarla quale interlocutrice comune rispetto alla SUFSM.
L’UFSPO disciplina i dettagli nel regolamento sull’organizzazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 673). ↩
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