415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:
ostacolano gli organi o i membri dell’istituzione nell’esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
disturbano le attività d’insegnamento;
infrangono il regolamento delle presenze;
agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami;
infrangono il regolamento interno dell’UFSPO;
1 danneggiano la reputazione dell’UFSPO con un comportamento sconveniente;
2 nonostante previo avvertimento, mancano ripetutamente di cortesia e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell’UFSPO.
Le misure disciplinari sono:
l’ammonimento;
l’ammonimento con la comminatoria dell’esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami;
l’esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami nel semestre interessato;
l’esclusione dagli studi.
Sono competenti per pronunciare misure disciplinari:
il direttore degli studi per le misure di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché per le misure di cui alla lettera c, sempre che tali misure non possano impedire l’ottenimento del diploma;
il rettore per le misure di cui al capoverso 2 lettera c, sempre che tali misure possano impedire l’ottenimento del diploma nonché per le misure di cui alla lettera d.
La persona interessata ha in particolare il diritto di:
consultare la documentazione relativa al caso;
essere convocata e interrogata;
farsi assistere o rappresentare.
La decisione relativa a una misura disciplinare deve essere notificata per scritto, deve essere motivata e contenere l’indicazione dei rimedi giuridici.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1513). ↩
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