415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Su richiesta e nel quadro dei crediti stanziati il DDPS può accordare contributi a istituti di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e della promozione dello sport in generale.
I contributi sono di regola accordati per un massimo di tre anni e ammontano al massimo al 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.
Se il DDPS approva la concessione di un contributo per la ricerca, stipula un contratto con il richiedente. Il DDPS può subordinare la concessione dei contributi a condizioni.
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