415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Qualora un’organizzazione sportiva trasferisca aiuti finanziari della Confederazione a un’organizzazione affiliata o a terzi, deve garantire, mediante la stipula di un accordo scritto con i beneficiari e attraverso controlli adeguati, che questi ultimi:
rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi;
consentano alle autorità competenti della Confederazione di attuare tutte le misure necessarie per i controlli relativi all’utilizzo dei contributi ricevuti.
Qualora i beneficiari di cui al capoverso 1 non rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi, l’UFSPO chiede all’organizzazione sportiva la restituzione degli aiuti finanziari.
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