415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
L’UFSPO partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive.
Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza.
Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito dispongono di regole e procedure adeguate ai rischi che consentono di lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L’organizzazione sportiva deve in particolare:
a. vietare ai suoi membri di:
1. concludere scommesse sportive sulle proprie competizioni,
2. impiegare abusivamente o divulgare informazioni privilegiate;
b. sensibilizzare i suoi membri sul rischio di una manipolazione delle competizioni sportive mediante formazione, consulenza, documentazione e informazione;
c. provvedere affinché i giudici e gli arbitri previsti per una competizione siano nominati il più tardi possibile.
L’UFSPO può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive qualora queste ultime violino gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 20171sui giochi in denaro.