L’UFSPO fissa i prezzi dei perfezionamenti di cui all’articolo 57 capoverso 2 conformemente ai principi dell’articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2014 2 sulla formazione continua.3
L’UFSPO pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente.
In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l’UFSPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all’avvenuto completo pagamento.
Footnotes
Abrogato dall’art. 10 dell’O del 15 nov. 2017 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6601). ↩