415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
I beneficiari di aiuti finanziari devono attuare le direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettera a al più tardi dal 1° gennaio 2024.
Devono attuare le direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettera b al più tardi dal 1° gennaio 2025; le organizzazioni che beneficiano di aiuti finanziari esclusivamente per lo svolgimento di corsi e campi nel quadro del programma G+S devono attuare le disposizioni al più tardi dal 1° gennaio 2026.
Il servizio di segnalazione e l’organo disciplinare devono adeguare le loro disposizioni organizzative e procedurali ai requisiti degli articoli 72f –72h entro il 31 dicembre 2024.
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