415.012O-SUFSMDepartmental Ordinance1 ott 2021Fonte originale
Fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 14, al ciclo di studio di bachelor è ammesso chiunque abbia superato l’esame attitudinale e possa far valere:
una maturità professionale, una maturità specializzata, una maturità liceale o una formazione equivalente;
il certificato del corso «Soccorritori di livello 1» della Federazione svizzera dei samaritani o una formazione equivalente;
il «Brevet Basis Pool» della Società svizzera di salvataggio o una formazione equivalente.
Per l’ammissione al ciclo di studio di bachelor può inoltre essere chiesto di dimostrare di avere sufficienti conoscenze nelle lingue d’insegnamento
Non è ammesso al ciclo di studio di bachelor chiunque sia già stato ammesso a un di ciclo di studio di bachelor nei campi scienze dello sport e del movimento, insegnamento dell’educazione fisica e dello sport o management dello sport presso una scuola universitaria e non lo abbia portato a termine con successo.
Gli sportivi di punta che sono titolari di una Swiss Olympic Card oro, argento, bronzo o élite della federazione mantello dello sport svizzero o che lo erano fino a un massimo di un anno prima dell’iscrizione all’esame attitudinale sono ammessi al ciclo di studio di bachelor, purché abbiano superato l’esame di idoneità personale per l’ambito professionale e abbiano fatto valere entro il termine quanto richiesto ai capoversi 1 e 2.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° dic. 2024 (RU 2024 610). ↩
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