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Commenti: Art. 19 | Omnilex
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O-SUFSM · Ordinanza del DDPS sui cicli di studio presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin
Art. 19
Art. 18
Art. 20
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Art. 19
Art. 18
Art. 20
415.012
O-SUFSM
Departmental Ordinance
1 ott 2021
Fonte originale
Su domanda, il rettore autorizza uno studente a interrompere una sola volta il ciclo di studio durante un semestre o durante due semestri consecutivi.
L’interruzione non è computata sulla durata degli studi ammessa.
Durante l’interruzione non si devono pagare gli emolumenti.
Durante l’interruzione gli studenti non possono frequentare le lezioni o sostenere verifiche delle competenze.
Durante un prolungamento della durata degli studi secondo l’articolo 18 capoverso 3 non si autorizzano interruzioni.
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