415.012O-SUFSMDepartmental Ordinance1 ott 2021Fonte originale
Le verifiche delle competenze alle quali è stata assegnata una nota inferiore a 4 e le verifiche delle competenze con valutazione «non superato» possono essere ripetute una sola volta.
La ripetizione della verifica delle competenze deve essere svolta entro la durata degli studi ammessa.1
Se la verifica delle competenze è stata ripetuta, si considera soltanto la nota migliore.
La forma della ripetizione è decisa dall’esaminatore. Essa può divergere da quella della prima verifica delle competenze e può svolgersi anche sotto forma di rielaborazione di quest’ultima.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DDPS del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° dic. 2024 (RU 2024 610). ↩
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