431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.
La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.
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