431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
La prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS ai registri federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterOAVS1.
L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri.
L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.