La presente legge disciplina: a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: 1.1 salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, 2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, 3.2 mediazione dell’arte e della cultura, 4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, 5. scambi culturali con l’estero; b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
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