(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)
dell’11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3
della Costituzione federale1,2
visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura3e la legge Pro Helvetia4,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:
a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
1.5 salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
3.6 mediazione dell’arte e della cultura,
4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
5. scambi culturali con l’estero;
b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.
Art. 2 Campo d’applicazione
- È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:
- legge del 18 dicembre 19927sulla Biblioteca nazionale;
- legge del 12 giugno 20098sui musei e le collezioni;
- legge federale del 6 ottobre 1995^9^sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- legge del 14 dicembre 200110sul cinema;
- legge del 20 giugno 200311sul trasferimento dei beni culturali;
- legge federale del 1° luglio 196612sulla protezione della natura e del paesaggio;
- 13 legge del 21 marzo 201414sulle scuole svizzere all’estero.
- Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all’articolo 27.
Art. 3 Scopi
La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:
- rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
- promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità;
- creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
- permettere e facilitare alla popolazione l’accesso alla cultura;
- far conoscere all’estero la creazione culturale svizzera.
Art. 4 Sussidiarietà
Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.
Art. 5 Coordinamento e collaborazione
- La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
- Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.
Capitolo 2: Promozione della cultura
Sezione 1: Condizioni generali
Art. 6 Interesse nazionale
- Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.15
- L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
- un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
- un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
- il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
- un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
- 16 un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
- una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
- un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.
Art. 7 Progetti accessibili al pubblico
La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.
Art. 8 Progetti prioritari
La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:
- permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura;
- contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.
Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno
Art. 9 Sicurezza sociale degli operatori culturali
- La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
- alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
- a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198217sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
- Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.
Art. 9a Partecipazione culturale
La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.
Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale
- La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.
- La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.
Art. 11 Promozione delle nuove leve
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.
Art. 12 Promozione della formazione musicale
- La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
- Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.18
- Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.19
- Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.20
Art. 12a Tariffe delle scuole di musica
- Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.
- Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti
La Confederazione può:
- assegnare premi;
- conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
- acquistare opere d’arte.
Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.
Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura
La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.
Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti
- La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.
- Può sostenere progetti che:
- nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.
Art. 17 Jenisch, Sinti e stile di vita nomade
La Confederazione può prendere misure al fine di promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti e di permettere lo stile di vita nomade.
Art. 18
Art. 19 Promozione della mediazione artistica
La Confederazione può prendere misure affinché un’opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.
Art. 20 Creazione artistica
La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:
- contributi per la realizzazione di opere;
- committenze;
- contributi per la realizzazione di progetti.
Art. 21 Sostegno degli scambi culturali
- La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.
- Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.
- Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.
Sezione 3: Competenza e coordinamento
Art. 22 Collaborazione internazionale
Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:
- la collaborazione culturale;
- la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
Art. 23 Misure di sostegno
- Le misure di cui agli articoli 9a , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.21
- Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).
Art. 24 Coordinamento delle misure all’estero
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.
Sezione 4: Forme di sostegno e procedura
Art. 25 Aiuti finanziari e altre forme di sostegno
- Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.22
- Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
- Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199023sui sussidi.
Art. 26 Disposizioni procedurali
- Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
- Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.
Sezione 5: Finanziamento e controllo
Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento
- Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
- La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
- L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
- 24 limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
- limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
- un credito d’impegno25secondo l’articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196626sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
- 27 un credito d’impegno secondo gli articoli 3 e 4 della legge del 14 dicembre 200128sul cinema.
Art. 28 Strategie promozionali
- Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.29
- Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
- Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.
Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento
- Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.
- Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.
Art. 30 Statistica e valutazione
- L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.
- La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.
- I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.
Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 31 Forma giuridica e sede
- La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.
- La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
- Essa ha sede a Berna.
Art. 32 Compiti
- La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
- La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.
Sezione 2: Organi e personale
Art. 33 Organi
Gli organi della Fondazione sono:
- il consiglio di fondazione;
- la direzione;
- l’ufficio di revisione.
Art. 34 Consiglio di fondazione
- Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
- Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
- Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
- I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi dellafondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
- Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
- provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
- adotta il preventivo;
- adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- nomina il direttore;
- nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- controlla la gestione;
- nomina i membri della commissione di esperti;
- disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
- emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.
- L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200030sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.
Art. 35 Direzione
- La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
- I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.
- Il direttore presiede la direzione. Egli:
- assume il personale della Fondazione;
- rappresenta la Fondazione verso l’esterno;
- decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.
- Il regolamento interno disciplina i dettagli.
Art. 36 Ufficio di revisione
- L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
- Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni31, fatto salvo il capoverso 3.
- L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
- Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.
Art. 37 Commissione di esperti
- La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
- I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
- La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.
- L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.
Art. 38 Segreteria
- La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.
- La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.
Art. 39 Personale
- Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.
- La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers32.
- L’articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.
- La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.
- Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).
Sezione 3: Finanze
Art. 40 Finanziamento
- La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
- La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a.
- Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.
Art. 41 Tesoreria
- L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.
- L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.
- I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
Art. 42 Presentazione dei conti
- La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
- La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
- Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.
Art. 43 Imposte
- La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
- l’imposta sul valore aggiunto;
- l’imposta preventiva;
- le tasse di bollo.
Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 44 Vigilanza
- La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
- Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.
Art. 45 Obiettivi strategici
- Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.
- Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 46 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 48 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201233
Art. 9: 1° gennaio 201334
(art. 47)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
Sono abrogati:
- la legge federale del 19 dicembre 200335sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
- la legge federale del 20 marzo 200836sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
- la legge federale del 16 dicembre 200537sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav;
- la risoluzione federale del 22 dicembre 188738per il promovimento e l’incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
- il decreto federale del 18 dicembre 191739sull’incoraggiamento e l’incremento dell’arte applicata (arte decorativa e industriale);
- la legge federale del 17 dicembre 196540concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
- la legge federale del 7 ottobre 199441concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
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