Le misure di cui agli articoli 9a , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.1
Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587;FF 2015 447). ↩
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