Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.1
Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902sui sussidi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654;FF 2020 6109). ↩