L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni1, fatto salvo il capoverso 3.
L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.