Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.1
L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
2 un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587;FF 2015 447). ↩
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
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