La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.