I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.
Un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.1
È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 20062sulla radiotelevisione.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637;FF 2015 447). ↩