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Commenti: Art. 19a | Omnilex
Law
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LCin · Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche
Art. 19a
Art. 19
Art. 20
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Art. 19a
Art. 19
Art. 20
443.1
LCin
Federal Act
1 ago 2002
Fonte originale
I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.
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