Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all’articolo 24, l’UFC valuta l’efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all’articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l’articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.
Se nell’ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d’offerta, l’UFC invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta, impartendo loro un termine adeguato.
L’attuazione dei mandati di cui all’articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all’associazione responsabile. Quest’ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta entro un termine adeguato.
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