451.13OIVSFederal Council Ordinance1 lug 2010Fonte originale
I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale.
A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.
La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.