451.13OIVSFederal Council Ordinance1 lug 2010Fonte originale
Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911sulla protezione della natura e del paesaggio.
L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.
L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.