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Commenti: Art. 7a | Omnilex
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OIVS · Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
Art. 7a
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451.13
OIVS
Federal Council Ordinance
1 lug 2010
Fonte originale
Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.
L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.
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