451.13OIVSFederal Council Ordinance1 lug 2010Fonte originale
Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costruzione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.
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