451.13OIVSFederal Council Ordinance1 lug 2010Fonte originale
I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio (LPT).
Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.