Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l’allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all’autorità cantonale.
L’autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest’ultima, decide se l’allevamento può continuare.
Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’annuncio.
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