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Commenti: Art. 13 | Omnilex
Law
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Art. 13
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Art. 13
455
LPAn
Federal Act
1 set 2008
Fonte originale
Il commercio professionale di animali e l’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un’autorizzazione.
Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.
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