La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.
Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19861sulla caccia, del 1° luglio 19662sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19913sulla pesca, del 13 dicembre 20024sulla formazione professionale e del 1° luglio 19665sulle epizoozie.