Nella presente legge s’intende per:
- dignità : il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all’animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l’animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l’animale viene posto in stato d’ansietà o mortificato, se s’interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l’animale viene eccessivamente strumentalizzato;
- benessere : il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:
1. le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
3. l’animale è clinicamente sano,
4. si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;
c. esperimenti sugli animali : qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:
1. verificare un’ipotesi scientifica ,
2. accertare l’effetto di una determinata misura sull’animale,
3. sperimentare una sostanza,
4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell’ambito della produzione agricola, dell’attività diagnostica o curativa sull’animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6. fornire un supporto all’insegnamento, alla formazione e alla formazione continua1.