La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali.
1bis. Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.1
La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279;FF 2011 6287). ↩
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