L’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:
i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
1 nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.
Le persone responsabili dell’accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 103.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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