Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all’autorità cantonale sul modello di formulario dell’USAV.
Per il commercio di bestiame, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione (art. 34 OFE1).2
Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall’organizzatore.
L’autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.