Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. Deve essere garantita la sua supplenza.1
Il direttore:
decide sull’assegnazione del personale, sull’infrastruttura e su altre risorse;
è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell’allevamento e nel commercio di animali;
è responsabile della distribuzione del lavoro, dell’istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell’organizzazione della sorveglianza specializzata e dell’accudimento degli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari;
è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1;
garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d’esperimento;
2 garantisce che il numero di animali da laboratorio che non sono allevati o detenuti per un esperimento specifico sia il più ridotto possibile (art. 118a cpv. 1).
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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