Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:
le persone con una formazione di responsabile d’esperimento;
1 nei centri di detenzione di animali da laboratorio senza linee o ceppi con mutazioni patologiche e senza altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari: i guardiani di animali e le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.
L’autorità cantonale ordina una formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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