Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.
Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera d dell’ordinanza del 9 maggio 20121sull’impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.2