I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio.1
La temperatura, l’umidità dell’aria, l’aerazione e la qualità dell’acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.
I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali non elencate nell’allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2.2
I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché:
gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;
la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.