Gli animali da laboratorio devono essere trattati con riguardo.1
1bis. Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell’esperimento.2
Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.
Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.
Nell’occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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