Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 120 | Omnilex
Law
/
OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 120
Art. 119
Art. 121
Torna alla legge
Art. 120
Art. 119
Art. 121
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l’animale.
I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.