Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un’autorizzazione cantonale.
Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2.1
I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti:
la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
la sorveglianza della salute;
il personale;
la tenuta di un adeguato registro di controllo dell’effettivo degli animali;
L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata a dieci anni al massimo.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti in particolare:2
le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
3 la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute;
i requisiti e le responsabilità del personale;
il registro di controllo dell’effettivo degli animali;
gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche.
Non necessitano dell’autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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