I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.
Gli animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici sono soggetti alle stesse disposizioni previste per gli animali geneticamente modificati, anche se non sono state inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.
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