Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale. Questo vale anche se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso.1
La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:
caratterizzazione della linea o del ceppo;
documentazione di rilevamento dell’aggravio;
2 possibili misure che riducono l’aggravio e criteri d’interruzione;
utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull’uomo o sull’animale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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