Per valutare se l’aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l’articolo 137. Se l’adozione di misure che riducono l’aggravio permette di evitare la comparsa dello stesso, non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi.1
L’autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in qual misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.
La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all’aggravio.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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