In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali. Quest’ultimo non può ricoprire la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di un esperimento sugli animali di cui è responsabile in qualità di incaricato della protezione degli animali.1
In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.
Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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