L’incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e coerenti, in particolare per quanto riguarda:
- i dati per la valutazione dell’indispensabilità degli esperimenti secondo l’articolo 137;
- i dati sui criteri di sorveglianza e d’interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l’aggravio;
- le considerazioni relative alla ponderazione degli interessi per la valutazione dell’ammissibilità degli esperimenti.