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Commenti: Art. 133 | Omnilex
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OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 133
Art. 132
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Art. 133
Art. 132
Art. 134
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell’ambito dell’esperimento.
Essa:
si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l’esecuzione di detti interventi e misure;
conosce il contenuto dell’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali.
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