Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 nell’esecuzione di esperimenti.1
Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standardizzati è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.
Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall’onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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