Prima dell’inizio dell’esperimento occorre stabilire i criteri d’interruzione.1
Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intimorito dall’esperimento, occorre prendere provvedimenti adeguati per ridurre al minimo l’ansia e lo stress corrispondenti.
Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato sufficientemente esaminato in modo da escludere ulteriori limitazioni al benessere degli animali estranee all’obiettivo dell’esperimento.
Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l’esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se tali sintomi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.
Gli interventi o altre misure che provocano all’animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.
Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.
Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d’interruzione sono soddisfatti.
Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.
Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L’USAV può stabilire deroghe per le misure o gli interventi che non compromettono il benessere degli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.